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Protocollo nei luoghi di lavoro: unificare le procedure per aumentare il contrasto alla diffusione del virus

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In questi giorni abbiamo inviato al ministro del Lavoro Andrea Orlando osservazioni e suggerimenti di modifica del Protocollo sulle “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro” sottoposto alle parti sociali.

Abbiamo presentato proposte di integrazioni e modifiche formulate per contribuire a migliorare i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le proposte prevedere procedure regolamentate di contrasto al virus da applicarsi in tutti luoghi di lavoro”, ha dichiarato il Segretario Generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta.

Ecco alcune delle modifiche e integrazioni contenute nel documento Confsal (allegato):

  • Differenziare, dal punto di vista terminologico e definitorio, gli “ambienti di lavoro non sanitari”, sui quali grava un “rischio biologico generico aggravato” da SARS-Cov-2, dagli “ambienti sanitari”, sui quali invece grava un “rischio biologico specifico” da SARS-Cov-2.
  • Rendere esplicito che l’attività di informazione ai lavoratori venga periodicamente aggiornata, anche in considerazione dell’evoluzione epidemiologica.
  • Prevedere che il datore di lavoro possa individuare un “Responsabile Covid-19”, anche esterno all’azienda in quanto figura garante, dal punto di vista operativo, dell’attuazione delle norme del protocollo.
  • Che sia previsto, oltre alla figura del MC dell’appaltatore esterno all’azienda, anche una figura interna, ossia un Responsabile della sicurezza e della prevenzione sul lavoro (RSPP) interno, per consentire una più pratica gestione dei casi di contagio di dipendenti di aziende terze:
  • Prevedere l’obbligatorietà della tenuta di un “registro delle sanificazioni”, in modo che le pulizie e le sanificazioni degli ambienti di lavoro siano effettivamente attuate, in particolare in caso di appalto;
  • La necessità di adottare dispositivi di protezione (DPI) di livello adeguato ai rischi che presenta l’ambiente di lavoro.


Aggiornamento “Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro”

OSSERVAZIONI TECNICHE E SUGGERIMENTI

Sono di seguito formulati dalla CONFSAL le osservazioni tecniche e i relativi suggerimenti di integrazione e/o di modifica relativi alla bozza di aggiornamento del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro, attraverso il rimando agli specifici paragrafi e/o punti che costituiscono il suindicato documento.

Per quanto concerne i contenuti relativi a:

PREMESSA,
si suggerisce di:

  • utilizzare distintamente i termini SARS-CoV-2 e COVID-19 a seconda di ciò che si intende trattare in quanto, secondo la letteratura medico-scientifica, coi termini “SARS-CoV-2” e “COVID-19” si indicano, rispettivamente, il virus e la malattia associata al virus stesso;
  • aggiungere, in riferimento agli “ambienti di lavoro non sanitari”, l’aggettivo “aggravato” a “rischio generico” in quanto, secondo gli indirizzi giurisprudenziali e le indicazioni INAIL, il rischio biologico da SARS-CoV-2 negli “ambienti di lavoro non sanitari” non va considerato come un “rischio generico” bensì come un “rischio generico aggravato”;
  • specificare che in ciascun “ambiente di lavoro non sanitario” ciascun datore di lavoro dovrà redigere un apposito “Addendum (temporaneo) al DVR”, nel quale dovrà specificare come viene contestualizzato il protocollo nella realtà aziendale. E a questo “Addendum” si dovrebbe fare riferimento nei vari punti del Protocollo. In altri termini, in questo caso, il DVR non va totalmente aggiornato ma integrato da un’Addendum/Appendice che, tra l’altro, ha carattere di temporaneità;
  • differenziare bene, dal punto di vista terminologico e definitorio, gli “ambienti di lavoro non sanitari”, sui quali grava un “rischio biologico generico aggravato” da SARS-Cov-2, dagli “ambienti sanitari”, sui quali invece grava un “rischio biologico specifico” da SARS-Cov-2;
  • specificare che il Protocollo va applicato non soltanto nel privato impiego ma anche nella Pubblica Amministrazione;
  • raccomandare, ove tecnicamente possibile, il mantenimento della distanza di sicurezza più cautelativa pari a due (2) metri, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale sulla base del DVR, in quanto diversi studi indicano che la distanza di sicurezza di un (1) metro non è sufficiente a evitare che i droplets emessi da una persona contagiata raggiungano un soggetto sano;
  • riportare la dicitura, in sostituzione del riferimento generico all’azienda, di “Datore di lavoro” o di “Legale rappresentante”.

1. INFORMAZIONE,
si suggerisce di:

  • prevedere esplicitamente che l’attività di informazione ai lavoratori venga periodicamente aggiornata, anche in considerazione dell’evoluzione epidemiologica e, quindi, delle relative disposizioni emanate dalle autorità sanitarie e/o scientifiche in merito alle procedure aziendali da adottare.

2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA,
si suggerisce di:

  • aggiungere al termine “contatti” l’aggettivo “stretti”;
  • specificare che il Protocollo, onde favorirne l’applicabilità alla situazione concreta del Paese, potrebbe essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, previo confronto con le parti sociali, in virtù di aggiornamenti ed evoluzioni normative;
  • prevedere (come d’altronde contemplato dal Protocollo sottoscritto il 26 aprile 2020) la riammissione in azienda del lavoratore affetto da COVID-19, previa verifica della sua effettiva negativizzazione, effettuata sulla base della presentazione al datore di lavoro della relativa certificazione medica

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI,
si suggerisce di:

  • specificare che le regole relative all’accesso dei fornitori esterni si applichino anche per generici utenti esterni (ad es. i clienti, i visitatori, gli organi di controllo e così via);
  • prevedere, per le piccole attività, non un “servizio dedicato” ma un’adeguata pulizia e sanificazione da effettuarsi in base a un’apposita procedura;
  • prevedere, al settimo punto, oltre alla figura del MC dell’appaltatore -esterno all’azienda, anche una figura interna, ossia un RSPP interno, onde consentire una più pratica gestione dei casi di contagio di dipendenti di aziende terze: l’RSPP interno si attiverebbe infatti laddove il MC sia momentaneamente assente o irreperibile, al fine di informare più rapidamente il committente.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA,
si suggerisce di:

  • specificare che sia garantita sia negli uffici che nei reparti produttivi, a fine turno di lavoro, la pulizia e la sanificazione periodica, da effettuarsi secondo le indicazioni del MC e con adeguati detergenti, di tastiere, schermi touch e mouse e dei punti di maggior contatto (interruttori, maniglie, pulsantiere di quadri di comando e così via.);
  • rendere obbligatoria la tenuta di un “registro delle pulizie e delle sanificazioni“, in modo che le pulizie e le sanificazioni degli ambienti di lavoro siano effettivamente attuate e risulti, conseguentemente, più facile verificare quanto al riguardo è previsto nel protocollo, in particolare in caso di appalto.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI,
si suggerisce di:

  • eliminare l’autoproduzione dei detergenti da parte delle aziende, in considerazione della scarsa applicazione;
  • prevedere che i dispenser fissi per l’igienizzazione delle mani possano essere sostituiti, qualora la tipologia di lavoro non consenta la collocazione di detti dispenser, da contenitori ad uso esclusivo del lavoratore;
  • consentire la possibilità di igienizzare le mani, oltre a tutti i dipendenti, anche al personale esterno all’azienda, grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili nei locali aziendali;
  • cassare il punto “E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone”, in quanto è una ripetizione di quanto ai precedenti punti già indicato.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
si suggerisce di:

  • cassare il primo punto, in quanto ridondante;
  • chiarire che la necessità di adottare DPI di livello superiore dovrebbe essere valutata in funzione del tempo di permanenza degli ambienti, della ventilazione e dell’affollamento negli ambienti di lavoro;
  • raccomandare, laddove è probabile un contatto a distanza inferiore a un (1) metro, l’uso di mascherine facciali filtranti FFP2.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK),

si suggerisce di:

  • stabilire il divieto di fumo anche negli spazi adiacenti ai locali-mensa, agli spogliatoi e in prossimità degli ingressi aziendali (ad esempio, entro una distanza di 5 metri dal perimetro aziendale), al fine di evitare assembramenti di persone;

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI),
si suggerisce di:

  • cassare i termini in inglese, come ad esempio il termine “commuting”, onde favorire la leggibilità e la comprensione del documento;
  • prevedere in modo specifico, in riferimento agli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, il ricambio dell’aria e DPI di livello superiore (almeno mascherine facciali del tipo FFP2).

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI e 10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE,
non si hanno nessuna osservazione e/o suggerimento.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA,
si suggerisce di:

  • stabilire che, nel caso in cui un dipendente sviluppi in azienda febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, il dipendente stesso è tenuto ad avvisare il datore di lavoro, per il tramite del MC o del proprio medico curante.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS,
non si ha nessuna osservazione e/o suggerimento.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE,
si suggerisce di:

  • escludere l’obbligatorietà del “Comitato” nelle piccole aziende, ad esempio fino a cinque (5) dipendenti, fermo restando la responsabilità dell’applicazione del protocollo di sicurezza in capo al datore di lavoro;
  • specificare meglio i soggetti che devono far parte del Comitato;
  • considerare che l’RLS potrebbe essere alternativo, non aggiuntivo, alle RSU/RSA laddove in azienda non sono presenti;
  • prevedere che il datore di lavoro possa individuare un “Responsabile Covid-19”, anche esterno all’azienda in quanto figura garante, dal punto di vista operativo, dell’attuazione delle norme del protocollo. Nel caso di più aziende, che operano nello stesso luogo, il “Responsabile Covid-19” potrebbe essere unico e individuato dal datore di lavoro committente;
  • prevedere una periodicità del monitoraggio e un’adeguata pubblicità del protocollo, attraverso ad esempio l’introduzione della disposizione “Il Comitato aziendale/territoriale verifica con cadenza trimestrale l’attualità e l’efficacia delle misure adottate. I lavoratori sono informati della costituzione del Comitato e degli esiti dei monitoraggi trimestrali”.

CONCLUSIONI

La CONFSAL ha inteso offrire, attraverso le sopraesposte osservazioni e suggerimenti, il proprio contributo all’elaborazione dell’aggiornamento del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro”, in considerazione non soltanto della necessità di una revisione (a quasi un anno dalla sua stesura) resasi urgente a seguito sia dei vari provvedimenti adottati dal Governo sia di quanto emanato dal Ministero della Salute e previsto dall’ISS nonchè dell’avvio della campagna vaccinale e dell’andamento attuale della curva epidemiologica nel nostro Paese, ma anche perché consapevole dell’importanza di promuovere e diffondere la reale e concreta attuazione delle regole del Protocollo in questione, nella direzione di azioni efficaci di prevenzione e di contrasto del contagio in tutti i luoghi di lavoro.

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