Lavoratori utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione
L’Inail con cricolare n. 18/2010 rende noto che possono essere utilizzati nei progetti i seguenti lavoratori: • sospesi in Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo); • sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs); • sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà; • sospesi destinatari della Cassa integrazione guadagni in deroga; • sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.
Accordi in sede istituzionale
Il datore di lavoro che intende inserire i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito nei progetti di formazione o riqualificazione professionale deve sottoscrivere specifico accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione generale tutela condizioni di lavoro-e, se previsto, con le stesse Parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali. In base ad apposita delega del Direttore generale della suddetta Direzione, tali accordi possono essere stipulati presso le Direzioni regionali o provinciali del Ministero del Lavoro, nelle quali ha sede l’unità produttiva interessata. L’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma, laddove si tratti di lavoratori percettori della Cassa integrazione guadagni in deroga e rientranti nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province Autonome.
Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione e riqualificazione
Il progetto di formazione o di riqualificazione è elaborato dal datore di lavoro e deve prevedere, in dettaglio, il contenuto, la durata e le modalità di svolgimento della formazione. Concluso il progetto, ai soggetti stipulanti l’accordo in sede istituzionale deve essere inviata un’informativa in merito alla realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.
Incentivo
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria. Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti di formazione o di riqualificazione si continua ad applicare, ai fini del premio Inail, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro. I lavoratori sospesi a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento, sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail, sussistendo entrambi i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla disciplina vigente. Il premio assicurativo Inail dovuto per tale categoria di lavoratori è calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita ed al tasso di tariffa pari al 5 per mille.
Obblighi a carico dei datori di lavoro e istruzioni per le Sedi
Si espongono di seguito gli obblighi a carico dei datori di lavoro e le istruzioni alle quali dovranno attenersi le Sedi in tema di gestione assicurativa dei lavoratori sospesi ad orario ridotto e dei lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione elaborati negli anni 2009 e 2010: A) Il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei progetti il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro, conformemente alle disposizioni vigenti. Quindi, in tal caso, la sede non dovrà effettuare alcuna variazione e procederà secondo le regole generali. B) Il premio assicurativo per i lavoratori sospesi a zero ore verrà calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi ed alla voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato (pari al 5 per mille), che trova attuazione indipendentemente dall’inquadramento settoriale dell’azienda
Per i lavoratori sospesi a zero ore utilizzati nei progetti di formazione il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti e mediante i moduli reperibili nel sito
www.inail.it/Assicurazione/Modulistica /download dei modelli: • la denuncia di variazione e• la comunicazione all’Istituto dei seguenti dati relativi ai lavoratori utilizzati nel progetto di formazione o riqualificazione ossia cognome e nome, codice fiscale e durata del progetto. Al fine di garantire uniformità nella gestione assicurativa di tali lavoratori, le Sedi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: • In caso di cliente inquadrato nella gestione Artigianato ed avente una polizza dipendenti già in essere, la sede dovrà limitarsi ad istituire una voce di tariffa 0611 nell’ambito della polizza dipendenti con settore attività Artigianato. • Nel caso di cliente inquadrato in una gestione diversa dall’Artigianato (Industria, Terziario, Altre Attività), avente PAT e polizza dipendenti con settore attività non artigiano, posto che nella stessa PAT può sussistere solo una polizza dipendenti, la sede dovrà istituire una nuova PAT con settore attività e polizza dipendenti Artigianato nonché voce di tariffa 0611. Tenuto conto dell’esigenza di consentire il monitoraggio dell’applicazione delle nuove disposizioni, sono in corso di elaborazione le necessarie implementazioni informatiche per le quali verranno